Con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’installazione di una telecamera puntata sui dipendenti, o in luoghi di lavoro dove questi hanno accesso anche occasionalmente, effettuata senza aver ricevuto preventivamente l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, o senza aver stipulato prima uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro.
Non conta, secondo gli ermellini, il fatto che le videoriprese sul posto di lavoro siano iniziate soltanto dopo il benestare della direzione provinciale del lavoro, se le telecamere erano precedentemente installate.
E’ stato infatti particolarmente precisato che, in virtù dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), a priori va tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell’impianto di videoripresa, anche se la telecamera rimane spenta in attesa di ottenere il nulla osta della Dtl o di siglare l'accordo con i sindacati. Per evitare sanzioni, le telecamere devono quindi essere montate solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
Tratto da "Federprivacy Federazione Italiana Privacy"
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